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Ricorso per revocazione |
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Note introduttive
Ancora una volta torna ad essere rimessa in discussione la querelle ormai annosa tra Don Backy e il maestro Mariano Detto, relativa alla paternità delle canzoni cantate da Don Backy e da lui rivendicate come proprie da più di 40 anni, con chiamata in giudizio del maestro, da più di 20.
Sulla questione era stata messa la parola fine dalla Corte di Cassazione , I sez. Civile con la sentenza n. 8568/09, depositata in cancelleria l’08/04/2009, ma , ancora una volta la questione è stata rimessa in discussione a seguito del Ricorso per Revocazione della Sentenza della Corte di Cassazione, a norma dell’art. 391 bis. del Codice di procedura civile , promosso dal sig. Aldo Caponi, in arte Don Backy.
In sostanza tale strumento di impugnazione, esperibile avverso le sentenze già passate in giudicato, qual è quella sopra citata, introduce in sostanza, nel caso di specie, un quarto grado di giudizio, in cui si chiede la revoca della sentenza emessa in precedenza e la rimessione in istruttoria della causa sulla base di motivazioni tassativamente elencate dall’art. 391 bis c.p.c., e fra queste, nel caso concreto, rileva l’errore di fatto.
Il Ricorso, redatto dall’ Avv. Antonio Mariano, del Foro di Trani, in collaborazione con l’ Avv. Leopoldo Lombardi del Foro di Roma, tende sostanzialmente ad evidenziare come i Giudici dei precedenti gradi di giudizio che si sono occupati della faccenda, hanno sostanzialmente commesso un errore di fatto, nella valutazione delle situazioni sottoposte al loro esame.
Tale errore di fatto si è concretizzato nel caso de quo nel non aver preso affatto in considerazione la prassi del “prestanomismo”, molto diffusa negli ambienti musicali dell’epoca, e, quindi, anche nel Clan di Celentano, di cui Don Backy faceva notoriamente parte, consistente nel far firmare ad altre persone iscritte alla S.I.A.E., le composizioni di effettiva appartenenza ad altri autori, i quali non potevano però firmarle, in quanto non aventi i requisiti richiesti per l’iscrizione alla S.I.A.E.
In questo caso le canzoni del Don Backy erano firmate e depositate presso la S.I.A.E. dal maestro Mariano Detto, che così ne risultava autore, percependone anche i relativi diritti.
Successivamente, come si evince dal Ricorso, il Caponi ha superato gli esami per l’iscrizione alla S.I.A.E. ed ha preteso giustamente di essere riconosciuto il vero autore delle canzoni.
Finalità del presente ricorso è quella di far emergere la verità dei fatti, soprattutto con la rimessione delle causa in istruttoria, dove si ritiene, possano essere tranquillamente sentiti come testi, 2 funzionari integerrimi della S.I.A.E. il Rag. Fiocco ed il Dott. Proia, la cui prova testimoniale è stata, ingiustificatamente, esclusa dai precedenti Giudizi e che doveva essere senza dubbio ammessa.
Infatti, tali funzionari sono stati i testimoni esclusivi di vari tentativi di giungere ad una soluzione bonaria della controversia tra il maestro Detto e Don Backy.
La prova dell’esistenza di tale prassi è largamente dimostrata dalla vittoria della causa dinanzi al Tribunale di Sanremo, nel 2005, tra Don Backy e Michele Del Prete, relativa alla paternità della canzone “La storia di Frankie Ballan”.
Il giudizio riguarda certamente parti diverse, ma, senza dubbio, anche Del Prete faceva parte all’epoca del Clan di Celentano, nel cui ambito tale prassi era largamente diffusa.
Ancora una volta, tale ricorso finisce per convincere l’opinione pubblica della verità dei fatti che, nessuno, nemmeno sulla base di fini argomentazioni giuridiche ed escamotage di carattere processuale potrà mai negare e che senza dubbio è questa:
Aldo Caponi, in arte Don Backy, è l’unico autore delle canzoni da lui cantate.
La speranza è che tale Ricorso riesca a convincere anche i magistrati che si occuperanno ancora della vicenda, facendo , una volte per tutte, emergere la verità e, facendo di conseguenza Giustizia: quella Giustizia che Aldo Caponi, in arte Don Backy sta aspettando da ben 23 lunghi anni.
Si allega il Ricorso, con le argomentazioni convincenti, basate su una logica semplice e lineare, rispondente al reale svolgimento dei fatti.
Avv. Antonio Mariano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ricorso per revocazione
( art.391 bis c.p.c.)
Per: il sig. Aldo Caponi, rappresentato e difeso dall’ (Avv. Antonio Mariano del Foro di Trani) e dall’Avv. Leopoldo Lombardi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Cadlolo n.20, in virtù di procura speciale a margine del presente atto,
(ricorrente)
Contro
Il sig. Detto Mariano, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell’Avv. Goffredo Gobbi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Leonello Leonelli del Foro di Perugia;
(resistente)
e nei confronti
della S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede della società, viale della letteratura n. 30, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Deledda;
e
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Per la revocazione
Della Sentenza della Corte di Cassazione prima sezione Civile, n. 8568/09, depositata in Cancelleria l’08/04/2009.
Esposizione sommaria dei fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 26/02/1990, Aldo Caponi, in arte Don Backy,
premesso
- che aveva iniziato a svolgere attività di cantante e compositore agli inizi degli anni sessanta, affermandosi come uno dei maggiori rappresentanti della canzone italiana d’autore;
- che all’epoca dei fatti non era iscritto alla S.I.A.E. in quanto, doveva ancora superare gli esami per l’iscrizione;
- che pertanto era stato costretto, secondo una prassi largamente diffusa negli ambienti musicali, al fine di percepire almeno in parte i diritti sulle sue composizioni musicali, ad appoggiarsi ad altra persona, il maestro Detto Mariano, regolarmente iscritto alla S.I.A.E.;
- che quest’ultimo fungendo da prestanome, tra il 1962 ed il 1968 aveva depositato presso la S.I.A.E. e a suo nome le composizioni musicali del sig. Caponi e pertanto riceveva le rimesse della S.I.A.E. girandole solo parzialmente al ricorrente, in contanti o con assegni, relativamente alle opere musicali: “L’ombra nel sole, “la Carità”, “Voglio dormire”, “Terribilmente”, “Mama che caldo”, “Cara”, “Come Adriano”, “ L’amore”, “l’Immensità”, “O mio dolce amore”, “Non piangere stasera”, “Serenata”, “Maggio”, “Febbraio”, “Gennaio”, “Ottobre”, di cui l’attore è unico autore delle musiche ed in quasi tutte le opere suddette anche dei testi;
- che nel 1968 il ricorrente otteneva l’iscrizione alla S.I.A.E. quale melodista, col diritto di ricevere così i 4/24 dei diritti spettanti al compositore per l’utilizzazione economica di un brano per la pubblica esecuzione ed il 15% per il diritto di sfruttamento fotomeccanico;
- che tuttavia continuava ad appoggiarsi al maestro Mariano Detto anche per le successive composizioni musicali per recuperare almeno una parte dei suoi diritti;
- che infatti dal 1968 al 1974 risultano depositati presso la S.I.A.E. a firma congiunta i seguenti brani musicali: “Agosto”, “Arcobaleno”, “Barbagia”, “Canzone”, “Cronaca”, “Frasi d’amore”, “Giugno”, “Malinconia”, “Marzo”, “ Nostalgia”, “ Poesia”, “ Samba”, “ Un sorriso”, “ Casa Bianca” ;
- che infine dal 1974 la S.I.A.E. aveva riconosciuto al ricorrente la possibilità di percepire l’intera quota spettante all’esclusivo autore della composizione musicale e da quell’epoca il maestro Detto Mariano aveva smesso di effettuare qualsiasi rimessa al ricorrente;
- che in data 10/04/1987 tutti i brani composti dal ricorrente tra il 1962 ed il 1968, sono stati ridepositati a firma congiunta dallo stesso ricorrente e dal maestro Detto Mariano;
- che il ricorrente aveva interesse a sentire accertare la sua esclusiva paternità di tutte le composizioni musicali sopraelencate;
tutto ciò premesso, il sig. Aldo Caponi, citava detto Mariano innanzi al Tribunale Civile di Roma per ivi sentir dichiarare l’esclusiva paternità del Caponi delle composizioni musicali di cui sopra ed autorizzare la S.I.A.E. a ricevere un nuovo deposito dei brani a nome esclusivo dell’attore, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Si costituiva il convenuto Detto Mariano contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. La causa veniva regolarmente istruita e rimessa in decisione
Con sentenza n. 20120 del 03/05/2001, il Tribunale Civile di Roma seconda sezione rigettava la domanda proposta da Aldo Caponi, condannandolo altresì al pagamento delle spese di giudizio e tale sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello sezione prima civile in data 29/03/2005 (sent. 1598/2005) e da ultimo dalla Corte di Cassazione Prima sezione Civile, in data 11 marzo 2009 con sentenza n. 8568/09.
Con tale strumento di impugnazione, il ricorrente Aldo Caponi, agisce per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 8568/09 per i seguenti
Motivi
Il ricorrente chiede la revocazione della suindicata Sentenza sulla base dell’art. 395 n. 4 c.p.c., dal momento che la stessa è fondata su un errore di fatto risultante in maniera chiara e semplice dagli atti e documenti di causa. Infatti la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ed il fatto stesso non ha costituito un punto decisivo della controversia sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Il fatto supposto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, è costituito dall’aver il sig. Detto Mariano, depositato a suo nome e per suo conto, le canzoni di cui il Don Backy rivendica la paternità.
La verità di tale fatto è incotrastabilmente esclusa dall’esistenza notoria e generale di una prassi molto frequente nell’ambito musicale di far firmare dette canzoni ad altri soggetti iscritti alla S.I.A.E., dal momento che il vero autore, non poteva firmarle non essendo ancora iscritto alla S.I.A.E.
Pertanto Detto Mariano ha depositato a suo nome le canzoni di cui sopra ma per conto di Caponi, cui girava periodicamente le rimesse percepite dalla S.I.A.E.
Tale fatto non ha costituito neanche un punto decisivo della controversia sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, dal momento che non si è affatto contestata, da parte del resistente, il deposito delle canzoni da parte sua come prestanome, sulla base di quella prassi.
Ed è l’aver supposto l’ inesistenza di tale prassi nel caso de quo che ha portato i Giudici dei vari gradi di giudizio ed in ultimo della Corte di Cassazione a rigettare la domanda del Caponi
Sicché fondamentalmente i Giudici della Suprema Corte, hanno supposto una realtà completamente diversa a base della loro decisione, non tenendo conto affatto della diversa situazione di fatto, costituita da tale prassi, non contestata, peraltro, dalla controparte, il sig. Mariano Detto.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio di cui all’art. 395 n.4 c.p.c., deve:
1) consistere in un errata percezione del fatto, oggettivamente ed immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il Giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa;
2) essere decisivo, nel senso che se non ci fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) Non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia già pronunziata;
4) Presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere per essere apprezzato, lo sviluppo di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive (Sent. 8295 del 20/04/2005; Sent. 3190 del 14/02/2006; Sent. 2425 del 03/02/2006).
Ed è quanto inevitabilmente ricorre nel caso de quo.
Tutti i requisiti richiesti per l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della Sentenza, ricorrono nel caso di specie.
Nella sentenza della Corte di Cassazione non si fa affatto riferimento a tale prassi in uso all’epoca, soprattutto all’interno del Clan di Celentano, di far depositare le canzoni ad un prestanome iscritto alla S.I.A.E., ma la stessa si limita a dichiarare inammissibile il ricorso solo perché il ricorrente invocava la insufficiente motivazione in relazione al mancato accoglimento delle richieste di prova testimoniale, alla mancata valutazione di documenti offerti in comunicazione, sicché la decisione impugnata si è fondata su una incompleta visione delle risultanze probatorie relative alle premesse del ragionamento giustificativo.
In verità, tale censura non è viziata da assoluta genericità, se si tiene in debito conto che le istanze istruttorie avanzate dall’odierno ricorrente erano certamente ammissibili, dal momento che il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 2722 del codice civile riguarda patti contrari od aggiunti al contenuto di documenti contrattuali, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
Tale divieto di prova testimoniale, sancito dall’art. 2722 cod. civ., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, inteso nel senso di “atto scritto avente contenuto convenzionale” e riguarda, pertanto, quei soli accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell’atto scritto.
Il divieto stabilito dall’art. 2722 cod. civile si riferisce al documento contrattuale, ossia formato con l’intervento di entrambe le parti del giudizio e racchiudenti una convenzione e non in relazione ad atti unilaterali (Cass. 24-02-2000 n. 2093, Cass. 12-11-2003, n. 17040), quali i bollettini di dichiarazioni di paternità di un’opera. E documenti contrattuali, non possono essere certamente considerate le dichiarazioni unilaterali di paternità delle opere musicali poste in essere dal sig. Detto Mariano rispetto alle quali pertanto avrebbero dovuto essere certamente ammesse e tenute in considerazione, le istanze istruttorie del sig. Caponi, onde consentire un autentico accertamento della verità dei fatti.
Ma sebbene tale censura non può essere evidenziata nel giudizio di revocazione, nello stesso però oggetto di censura può essere l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., come sopra delineato e descritto
Tale prassi descritta, è altresì stata presa in considerazione dalla Sentenza n. 576/2005 del Tribunale di Sanremo Sezione Civile, che ha deciso la controversia n. 371/1998 R.G.A.C. tra Aldo Caponi e Del Prete Michele, altro componente del Clan di Celentano ed avente ad oggetto il riconoscimento di paternità di opera artistica, relativa alla canzone “la storia di Frankie Ballan”, depositata in un primo momento, nel 1960, dal prestanome Aldo Catarsi ed in un secondo momento, nel 1962 da Detto Mariano, quale secondo prestanome in unione con Michele Del Prete..
Ebbene tale sentenza, riconoscendo la rilevanza di tale prassi all’interno degli ambienti discografici, soprattutto all’interno del clan di Celentano cui apparteneva anche il maestro Mariano, ha riconosciuto l’esclusiva paternità in capo ad Aldo Caponi della canzone “La storia di Frankie Ballan”, prassi testimoniata altresì dal maestro Catarsi nel corso dell’attività istruttoria, di cui era stata correttamente ammessa l’audizione.
E sempre con riferimento a tale prassi pare deporre in maniera incontrovertibile una lettera già prodotta nei precedenti gradi di giudizio, inviata dal Caponi al Notaio Chiesa di Milano e per conoscenza anche al sig. Detto Mariano, in relazione agli sviluppi possibili dei successivi gradi di giudizio relativi alla paternità della canzone “Casa Bianca”, depositata sempre da Detto Mariano come prestanome. Infatti perché mai il Caponi avrebbe dovuto garantire la restituzione eventuale in base a sentenza definitiva, delle somme percepite dal Mariano quale prestanome dalla S.I.A.E. mediante consegna di un assegno allo stesso di lire 10.730.000, qualora non fosse stato il vero autore della canzone stessa e pertanto davvero interessato alla questione in prima persona?
L’errore di fatto determinante ai fini della Revocazione della Sentenza della Corte di Cassazione, di cui all’art. 395. n. 4 cod. proc. Civ., rileva altresì, nel caso di specie, sotto altro profilo, ossia dal punto di vista dell’omesso esame di atti difensivi della parte, perciò che attiene alla documentazione allegata e costituente parte integrante di tali atti difensivi.
Nel caso di specie non sono state tenute in debita considerazione:
1. le lettere scritte da Don Backy al Detto Mariano e le missive di quest’ultimo con le fotocopie degli assegni con le rimesse semestrali in realtà spettanti al Don Backy;
2. le lettere scritte dagli altri appartenenti al Clan e depositate in atti in allegato all’atto di citazione di primo grado;
3. le lettere del 5 Maggio 1978 inviate dal sig. Aldo Caponi al notaio Chiesa ed al sig. Detto Mariano.
L’omesso esame di atti difensivi della parte è riconducibile nell’errore di fatto, denunciabile con l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., quando si traduca in un omissione di pronuncia su domande ed eccezioni della parte medesima, quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del Giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine all’esistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva ( Sent. 3137 del 30/03/1994).
Se la sentenza impugnata per revocazione, avesse debitamente considerato nel caso de quo le indicate osservazioni critiche contenute negli atti difensivi del Caponi, unitamente alla documentazione allegata che costituisce parte integrante di tali atti difensivi, come, peraltro, in analoga fattispecie , ha, invece, fatto il Tribunale di Sanremo, giungendo a diversa conclusione come sopra si è opportunamente evidenziato, la decisione sarebbe stata sicuramente diversa.
Per i motivi sopra illustrati, il sig. Aldo Caponi, ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
Chiede
Che la Suprema Corte di Cassazione, adita con il presente ricorso voglia:
- accertare preliminarmente l’errore di fatto alla base della Sentenza n. 8568/09 della Corte di Cassazione prima sezione civile;
- revocare la sentenza suindicata;
- decidere la causa nel merito, qualora non ritenga necessari ulteriori accertamenti di fatto, e pertanto accogliere le seguenti conclusioni:
• Accertare e dichiarare l’esclusiva paternità in capo al ricorrente delle composizioni musicali sopraelencate:
• Disporre l’immediata restituzione all’odierno ricorrente di ciò che il resistente ha conseguito con la sentenza revocata;
• Autorizzare la S.I.A.E. a ricevere il nuovo deposito delle suddette composizioni musicali a nome esclusivo del ricorrente;
• Ordinare alla S.I.A.E. di produrre i rendiconti relativi alla utilizzazione economica delle composizioni di cui sopra a partire dalla date di deposito dei bollettini relativi a ciascuna composizione;
• Condannare il sig. Mariano al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Caponi.
• Porre tutte le spese del giudizio a carico della parte resistente.
In via del tutto subordinata, se la Suprema Corte ritiene di dover assumere nuovi mezzi istruttori per decidere il merito della causa, pronunciare con sentenza la revocazione e rimettere le parti in istruttoria ai sensi dell’art. 402 c.p.c.
A sostegno dei propri assunti
Allega
1) copia autentica della sentenza del Tribunale di Sanremo, sez. civile n. 576/2005 del 14 novembre 2005;
2) lettera del sig. Caponi al Notaio Chiesa di Milano ed al sig. Mariano, a garanzia di un’ eventuale esito sfavorevole del giudizio relativo alla paternità della canzone “Casa Bianca”, sempre depositata dal sig. Mariano alla S.I.A.E., come prestanome, circostanza che fa piena luce sulla realtà di tale prassi e inspiegabile, qualora il Caponi non fosse stato sostanzialmente interessato quale vero autore della canzone.
Nei termini si deposita unitamente all’originale notificato del ricorso, alla sentenza impugnata, alla procura menzionata in epigrafe ed ai fascicoli di parte delle fasi di merito, la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio al Giudice ad quem, nonché l’istanza di trasmissione e copia autentica della sentenza impugnata.
Con osservanza
Roma, data del deposito
Avv. Leopoldo Lombardi
Avv. Antonio Mariano
Si notifichi:
1) al sig. Mariano Detto, elettivamente domiciliato in Roma,, via Maria Cristina n. 8- 00196- presso lo studio dell’avv. Goffredo Gobbi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Marcello Leonelli del Foro di Perugia;
2) alla S.I.A.E- Società italiana autori ed editori, in persona del legale rappresentante pro- tempore, selettivamente domiciliata in Roma viale della letteratura n. 30, presso l’avv. maria Grazia Deledda;
3) al Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Roma- piazza Cavour- 00193