Cari lettori interessati alla vicenda che mi vede in causa col m° Detto Mariano, per il recupero delle mie canzoni, da lui firmate per mio nome e conto:

Ieri 22/01/05, alle ore 18, presso la libreria Feltrinelli di p.za Colonna, in Roma, in occasione della presentazione dell’interessante libro di Michele Bovi “Anche Mozart copiava”, dedicato al plagio di canzoni in Italia, ho avuto un incontro/scontro, con il m° Detto Mariano, presente all’evento, col quale – è notorio – sono in causa da più di dieci anni, per il recupero delle mie canzoni, che lui – ai tempi della nostra appartenenza al Clan – firmava per mio nome e conto, non essendo io iscritto alla Siae come compositore. In presenza di illustri personaggi (il presidente della Siae, Franco Migliacci, l’avv. prof. Assumma, Sergio Endrigo, Little Tony, il m° Vince Tempera, l’editore Cantini, il paroliere Panella, lo stesso Michele Bovi, altri avvocati e musicisti, non sono stato in grado di controllare la mia emozione, laddove – durante il mio intervento – ho ricostruito (in parte), l’iter che mi ha portato a entrare in contenzioso col Detto. Ovviamente non ho avuto riguardi ad accusarlo di quanto sostengo (la verità fa paura solo a chi la sfugge), dichiarando ancora il mio solenne giuramento su Dio, sulla testa di mio figlio e sui miei defunti, che tutte le canzoni (che mi riguardano), firmate dal Detto, sono mie, parole e musica. Ovviamente, il Detto – che ho sollecitato a fare altrettanto, avendone il coraggio – ancora una volta si è guardato bene dal ripetere una cosa così semplice, ma terribile per la propria coscienza, limitandosi a blaterare: “Posso giurare sulla testa di tuo zio…” scadendo così al suo basso livello di irresponsabile, anche quando – da me incalzato e tacciato di ladro di canzoni (ha dichiarato di denunciarmi: Finalmente, aspetto con gioia il momento), – ha contrapposto una falsità, dicendo che io sarei stato interrogato da <”13/14 giudici, che mi hanno dato tutti torto”, pertanto avrei perso la causa>. L’ho immediatamente contestato, essendo la cosa ovviamente non vera, dal momento che MAI sono stato interrogato da alcun giudice (magari lo fossi stato). Riguardo alla causa perduta, si tratta solo del giudizio di primo grado, laddove non mi sono state concesse le prove testimoniali. Prove che avrebbero sanato la questione in minuti 5. Ovviamente – in Italia – ci sono ancora due gradi di giudizio di cui posso avvalermi, pertanto mi resta l’Appello ed – eventualmente - la Cassazione, per dimostrare la verità di quel che dico. Mi auguro solamente, di avere il diritto – nell’Appello – di poter vedere accolte le prove testimoniali, di persone e documenti. Non ho altro scopo nella vita – nei loro confronti – di veder trionfare la verità. Qui di seguito, propongo la ‘lineare’ memoria di tutta la vicenda, all’interno dell’atto di citazione in Appello. Buona lettura.

 
CORTE D’APPELLO DI ROMA
Atto di citazione in appello a favore del :

Sig. Caponi Aldo, residente a Santa Croce sull’Arno (Pisa), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Cadlolo n.20, presso lo studio dell’Avv.to Leopoldo Lombardi, che lo rappresenta e difende, giusto mandato posto a margine del presente atto;

(Appellante)

avverso la Sentenza n. 20120/2001 del Tribunale di Roma (Sezione Seconda) pubblicata il 28.5.2001 - nella causa iscritta al RG n. 14067/90 – notificata in data 31.10.2001

contro

il Sig. Detto Mariano, elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell’Avv. Goffredo Gobbi, che lo rappresenta e difende unitamente all’ Avv. Leonello Leonelli del Foro di Perugia ; (Appellato)

E

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori , elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede della società , Viale della Letteratura n.30, rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonio Tomaselli ;

(Appellato)


Premesso che



A) Il Tribunale Civile di Roma, Sezione Seconda, pronunciava nel procedimento in epigrafe descritto, la Sentenza n. 20120/2001 - che si produce in originale (DOC 1), unitamente al fascicolo di parte dell’odierno appellante relativo al giudizio di primo grado (DOC 2) - con la quale il medesimo Tribunale rigettava la domanda proposta dal Sig. Aldo Caponi nei confronti del Sig. Detto Mariano: a)dichiarando non autentico il documento impugnato con querela di falso;b)ordinando, in base all’art.226 c.p.c e 537 c.p.p. la cancellazione totale del testo dattiloscritto dal documento impugnato; c) condannando l’attore al pagamento delle spese processuali.

B) Nell’atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, l’odierno appellante, citava in giudizio il Sig. Detto Mariano, nonché la Siae, per ivi sentir:

1) accertata e dichiarata l’esclusiva paternità dell’attore delle seguenti composizioni musicali: “Fuggiasco”, “L’ombra nel sole”, “La storia di Frankie Ballan” “La Carità”, “Voglio Dormire”, “Terribilmente”, “ Mamma che caldo”, “Cara”, “Come Adriano”, “La Luna”,, “L’amore”, “L’immensità”, “O mio dolce amore,”, “Non piangere stasera”, “Serenata”, “Gennaio”, “Febbraio”, “Marzo”, “Aprile “, “Maggio(solo il testo: composta da Tonino Canzanella)”, Giugno”, “il mese di luglio”, “ “Agosto”, “Settembre”, “Ottobre (solo il testo: composta da Detto Mariano)”, “Novembre”, “Dicembre”, “L’arcobaleno”, “Barbagia”, “Canzone”, “Cronaca”, “Frasi s’amore”, “Malinconia”, “Nostalgia”, “Poesia”, “Samba”, “Sogno”, “Un sorriso”, “Casa Bianca”, “Il mio mondo”, “Ballata per un balente”, “Se vorrai”, “Quarta parete”(brani composti dal 1962 al 1974);

2) autorizzata la S.I.A.E. a ricevere il nuovo deposito delle suddette composizioni musicali a nome esclusivo del Sig. Caponi;

3) ordinare alla S.I.A.E. la produzione dei rendiconti relativi alla utilizzazione economica delle composizioni musicali a partire dalla data di deposito dei bollettini relativi a ciascuna composizione.

4) condannare il Sig. Mariano Detto al risarcimento di tutti i danni accertati in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.

5) ordinare la pubblicazione di un estratto dell’ emananda sentenza su tre quotidiani nazionali a cura e spese del Sig. Detto Mariano.

C) A fondamento di detta domanda il Sig. Aldo Caponi sosteneva le circostanze di fatto e diritto dedotte nell’atto di citazione medesimo, che si intendono qui per brevità integralmente trascritte, ed alle quali l’odierno appellante si richiama integralmente.

D) Nel sopradetto giudizio di primo grado il Sig. Detto Mariano si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, mentre la Siae chiedeva nella propria comparsa di risposta, la propria estromissione dal giudizio in quanto si riteneva estranea alla lite.

E) Il procedimento di primo grado veniva istruito attraverso lo scambio di memorie istruttorie. All’udienza del 15/3/93 veniva espletato l’interrogatorio formale del convenuto ed in seguito al disconoscimento ad opera del Sig. Detto, della scrittura privata del 12.10.1987 - prodotta da parte attrice all’udienza del 05/07/93 - ed alla querela di falso, veniva disposta la CTU, al cui esito, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 15.12.2000.

La causa si concludeva con la sentenza subprecedente lett. A) già descritta.

F) L’odierno appellante ritiene che detta Sentenza vada censurata perché ingiusta e lesiva dei suoi diritti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

MOTIVI D’APPELLO


1) Omessa valutazione di circostanze di fatto.

A parere dell’odierno appellante, il Giudice di primo grado ha omesso di considerare determinati aspetti di fatto essenziali del rapporto in questione, emersi nel corso del giudizio, dalla cui ricostruzione, oltre che cronologica , logica è possibile desumere la verità dei fatti di cui è causa.

1.1. La circostanza che negli anni dal ’62 al ’68 la normativa S.I.A.E. vigente all’epoca, “costringesse” gli autori di canzoni, non in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla Siae, ad intestare la titolarità delle canzoni ad un terzo compiacente maestro di musica – che nel caso specifico era il Sig. Mariano Detto (che veniva reso intestatario delle canzoni composte dal sig. Aldo Caponi) - che fosse un maestro di musica iscritto alla Siae con la qualifica di “compositore trascrittore”, per non perdere i diritti d’autore, è un dato pacifico, oltre che notorio, nell’ambiente in questione e peraltro non contestato dal Sig. Mariano Detto.

Prova ciò il fatto che il Sig. Detto Mariano – il quale curava a proprio nome il deposito delle canzoni in questione presso la S.I.A.E. percependone le relative rimesse semestrali - provvedeva a stornarne via via all’appellante, una quota parte corrispondente ai 2/3 degli incassi, a mezzo assegni e/o contanti, trattenendone una parte (precisamente 1/3) quale pagamento della relativa imposizione fiscale e del proprio “disturbo”, come dimostrano le lettere scritte da Caponi a Detto, in cui il primo chiede spiegazioni e rivendica incassi arretrati non ancora pervenutigli, ed allegate all’atto di citazione di primo grado, relativi al periodo dal ’62 al ‘68 (DOC da 1 a 4 del fascicolo di primo grado).

Tra questi documenti cui vi sono anche alcune lettere

A tale proposito basta osservare che controparte non ha in alcun modo prodotto lettere di risposta di contestazione a dette missive (anche perché le medesime non sono mai state scritte!!!), con ciò potendo peraltro ritenersi pacifici i fatti nelle stesse esposti .

Nel corso di causa l’odierno appellato, lungi dallo smentire tali circostanze, ha, furbescamente, “ancorato” i versamenti da lui effettuati a favore dell’odierno appellante ad una “pretestuosa” domanda riconvenzionale (vd comp. cost. di primo grado), in realtà non solo mai coltivata, ma addirittura rinunciata !!

Dopo il ’68 – anno in cui l’appellante superava gli esami per l’iscrizione presso la S.I.A.E. con la mera qualifica di “melodista non trascrittore” - ed esattamente fino al ’74, lo stesso si vedeva costretto ad utilizzare ancora il nome del Detto, per il deposito delle canzoni presso la S.I.A.E., allo scopo di non perdere la parte di quote di diritto d’autore non riconosciuta al “melodista non trascrittore” ossia 1/3 dei diritti d’autore.

Ora, il fatto che, il Sig. Detto abbia permesso non solo il deposito a firma congiunta con il Sig. Caponi delle composizioni musicali (in realtà da quest’ultimo composte dal ‘68 al ’74), ma altresì il rideposito di tutte le canzoni (composte dal Caponi) nel periodo che va dal 1962 al 1968, che – fino ad allora - erano rimaste depositate a firma esclusiva dell’appellato, è oltremodo indicativo della bontà della tesi dell’odierno appellante.

Perché mai, se no, il Sig. Detto Mariano avrebbe acconsentito al Sig. Aldo Caponi di co-firmare canzoni che erano già state depositate a firma esclusiva del Detto?

Fu a partire dal 1974 - anno in cui la S.I.A.E. riconosceva anche al “melodista non trascrittore” la possibilità di percepire l’intera quota spettante all’esclusivo autore della composizione musicale, permettendo così, all’odierno appellante di effettuare direttamente il deposito presso la S.I.A.E. delle proprie composizioni musicali – che l’odierno appellante cessava di intestare le quote di titolarità delle canzoni al Maestro Mariano Detto, e iniziava a chiedere, insistentemente, a quest’ultimo, la restituzione integrale di tutte le canzoni fin lì a lui intestate per motivi di comodo (tanto è vero, che è proprio dal 1974 che non esistono più canzoni co-intestate a Detto Mariano e ad Aldo Caponi).

L’appellato si opponeva alle richieste del Caponi di “restituzione” della paternità delle composizioni musicali, “de quo” adducendo la motivazione della brutta figura che avrebbe fatto nell’ambiente musicale, qualora si fosse saputo che lui non era in realtà l’autore delle canzoni in questione, ma solo un prestanome.

L’odierno appellato ha continuato per un certo periodo ad inviare all’appellante, le rimesse economiche percepite dalla S.I.A.E. – per quel che riguardava le canzoni pregresse (1962/1968/1974) - ossia fino alla fine degli anni ottanta e precisamente 1988/1989 (rimesse effettuate sempre in contanti o in assegni senza menzione della motivazione per paura di provvedimenti da parte della S.I.A.E. il cui regolamento vietava questo tipo di accordi), per, poi, cessare del tutto anche l’invio delle rimesse economiche, adducendo a giustificazione una loro presunta irrisorietà, in realtà non vera, in quanto le suddette canzoni hanno continuato a maturare cospicui proventi, come accertato dall’appellante presso la S.I.A.E.

A seguito delle mai sopite rimostranze del Sig. Caponi nei confronti del Sig. Detto, questi accondiscendeva nel 1987 a recarsi presso la S.I.A.E. per parlare con il Direttore della Sezione Musica, allora era il dott. Proja, (all’incontro era presente anche il rag. Fiocco, altro funzionario dell’Ente), con l’intenzione di cercare una soluzione pacifica all’estromissione del suo nome dai bollettini di dichiarazione di titolarità delle composizioni musicali in questione; “soluzione pacifica”, che fosse cautelativa per il Detto stesso. Purtroppo, la soluzione che veniva proposta dai funzionari Siae – in quel contesto – non era accolta dal Detto, il quale accettava solamente la proposta di rideposito dei bollettini di dichiarazione di paternità, consentendo al Caponi di firmarli quale co-autore, permettendogli così di recuperare la metà delle quote.

Tecnicamente l’operazione doveva avvenire con le seguenti modalità: per motivare l’improvvisa introduzione di un co-autore, altrimenti impossibile da credere (specie se si pensa alla chiara fama di alcune di queste canzoni), il Maestro Detto – con la compiacenza dei funzionari Siae – avrebbe creato dei cosiddetti “cappelli musicali” (cioè: alcune note inserite “ex-novo” all’inizio delle composizioni musicali), onde giustificare – appunto – l’introduzione della nuova firma. Come in effetti accadde per giustificare l’ingresso al 50% del Caponi, già depositate a firma esclusiva del Sig. Detto Mariano.

Non è possibile credere, però, che un compositore di canzoni di così grande e acclarato successo improvvisamente decida di modificarle con note appiccicate e di nessun valore artistico, solo allo scopo di “regalare” letteralmente una parte dei propri sacrosanti diritti e dividere così – con il beneficiato – senza alcun motivo apparente, anche la ‘gloria’, oltre che il danaro!

Comunque, anche se non del tutto soddisfatto, il Caponi incassava questo primo riconoscimento, che gli consentiva – se non altro - di ricevere finalmente “ad personam” - e non tramite un prestanome - le rimesse (anche per le canzoni depositate nel periodo 1962/1968), almeno una parte dei proventi maturati semestralmente.

Il Sig. Caponi riprendeva, con insistenza – in diversi incontri col Detto - la sua richiesta di rientrare in possesso dell’intera titolarità delle quote, invitandolo ad accettare la soluzione prospettata dal Dr. Proja della Siae. Il diniego da parte del Detto veniva mitigato dalla promessa dell’invio di una lettera privata scritta a beneficio degli eredi del Caponi, nella quale si attestasse la paternità delle canzoni stesse, lettera che veniva poi ricevuta dal Caponi. Tale importante elemento di prova - che il Caponi aveva riposto tra le sue carte private - veniva da quest’ultimo rinvenuto soltanto a causa iniziata, successivamente al trasloco di abitazione e depositato in atti.

***

1.1 Vi sono ulteriori elementi di fatto in favore della paternità esclusiva delle canzoni in questione in capo all’appellante sono:

a. il fatto che nel 1960 (ben due anni prima dell’ingresso del Caponi nel “Clan”), l’appellante realizzava un disco 45 giri che veniva pubblicato su etichetta RAINBOW RECORD con le seguenti canzoni, da lui integralmente composte: “Mi manchi tu” e “La storia di Frankie Ballan”, depositate in Siae – a causa del solito regolamento dell’epoca – dal Maestro Catarsi, prestanome del Caponi. Due anni dopo (1962) le stesse due canzoni venivano ridepositat - consenziente il Maestro Catarsi, che rinunciava alla fittizia paternità - dal Sig. Detto Mariano, che diveniva, quindi, il nuovo prestanome.

In quell’occasione alla canzone “Mi manchi tu” veniva sostituito il titolo che diveniva “Il fuggiasco” (vedi doc. allegati);

b. nel 1978 la Siae, a seguito di un provvedimento della Magistratura sulla paternità della canzone “Casa Bianca”, sbloccava i diritti a favore di Detto Mariano, prestanome del Don Backy. A questo punto, come era prassi, il Sig. Detto stornava in favore del Caponi l’intera quota di diritti maturati, ma pretendeva di essere garantito dal Caponi qualora il prosieguo dei gradi del giudizio pendente sul brano “Casa Bianca”, avesse portato ad una sentenza finale a lui negativa. Conseguentemente il Caponi depositava presso il notaio Chiesa di Milano, via Durini 2, assegno di Lit. 10.730.000, ossia di pari importo dei proventi fino a quel momento maturati intestato al Detto Mariano (vedi doc. all.);

c. gli articoli usciti sulla carta stampata in cui il Don Backy viene contestualmente citato come esclusivo autore delle canzoni in questione senza che mai sia giunta alcuna smentita o rettifica da parte del Detto (vedi doc. all.).

1.2 Il Sig. Detto, peraltro, a ben leggere nella sua comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado del 23.04.1990, ha, infatti, ammesso esplicitamente:

a) l’esistenza nello Statuto della S.I.A.E. di due tipi di rapporti (a suo dire) lievemente diversi in merito alle procedure: di iscrizione e di mandato (come sostenuto dallo stesso attore nell’atto introduttivo del presente giudizio);

b) che il Sig. Caponi percepiva, per le composizioni realizzate dal 1968 al 1974, la quota spettantegli quale melodista, ovvero 1/3 dei diritti d’autore.

Nella succitata comparsa l’odierno appellato ometteva, però, qualsiasi giustificazione in merito:


    > alle rimesse che egli stesso stornava a mezzo assegni e/o contanti nei confronti dell’attore,

    > al successivo deposito a firma congiunta, avvenuto nel 1987, dei brani già depositati a propria firma esclusiva.


Tali omissioni erano e sono un chiaro indice di voler sorvolare su due argomenti del tutto probanti circa la sua colpevolezza.

1.3 In sede di interrogatorio formale del Detto sui capitoli di prova di cui alle premesse dell’atto di citazione del Caponi, nonché sugli ulteriori capitoli di prova indicati all’udienza del 9.12.1991 il Detto, pur essendo stato nelle sue risposte ovviamente vago ed evasivo, ha ammesso e confessato altresì che:


    a) l’attività artistica del Caponi era già iniziata ancora prima di approdare al Clan (e quindi lo stesso non era un esordiente);

    b) Don Backy proponeva, sin dall’inizio, delle modifiche sostanziali alle canzoni, ergo contribuiva alla loro composizione (ma non le firmava!!);

    c) in una prima fase dell’interrogatorio non sapeva chi fosse l’autore dei testi e poi nell’a.d.r. dichiarava che autore dei testi era sempre il Don Backy!!;

    d) confermava l’esistenza della normativa S.I.A.E. per il melodista non trascrittore (sopraspecificata);

    e) sosteneva che a partire dal 1968 essendo mutato l’apporto creativo di Don Backy alla stesura della parte musicale delle canzoni, i depositi delle stesse venivano effettuati a firma congiunta (ma non giustificava in alcun modo e non poteva farlo il rideposito delle canzoni precedenti ) ;

    f) ammetteva di essersi recato insieme a Don Backy presso la S.I.A.E., ma si giustificava dicendo che entrambi erano stati chiamati dalla S.I.A.E., che stava procedendo ad una revisione dei rapporti fra gli autori delle canzoni scritte negli anni ’60 ed in quell’occasione di fronte al Direttore della Sezione Musica dichiaravano che tutto era regolare (circostanza della quale in atti non si legge traccia e, comunque non vera, poiché la Siae agendo su mandato dei suoi iscritti, non opera mai d’ufficio, ma solo su richiesta delle parti) .

***

Il Giudice di primo grado, avendo trascurato tali importanti elementi di fatto, ha finito con l’omettere la valutazione di fondamentali elementi emersi sia dalla documentazione via via depositata in atti, che in sede dell’istruttoria, ai quali deve invece riconoscersi rilievo processuale, che avrebbero, se valutati correttamente, portato ad una decisione d’accoglimento delle domande dell’attore.

2) Errata valutazione delle istanze istruttorie del Caponi.

Alla luce di ciò, la Sentenza oggetto del presente giudizio di appello, appare inoltre, carente ed insufficiente sotto il profilo della valutazione delle istanze istruttorie avanzate dal Caponi, poiché la medesima ha dato rilievo probatorio e alla lettera del 12.10.1987, (oggetto della querela di falso), nonché all’elaborato peritale sulla medesima, elaborato sulla cui completezza, peraltro, la presente difesa ha forti dubbi che di seguito spiegherà, privando però la parte attrice, delle possibilità di provare la propria tesi con le prove testimoniali, che - in un giudizio del genere - sono di grande importanza e che, quindi, anche in questo grado si reiterano.

2.1 Considerato, inoltre, che ai sensi della legge n. 633/1941, l’autore di un’opera ha il diritto di rivendicarne la paternità senza prescrizioni di alcun genere e che l’art. 8 della suddetta legge pone esclusivamente una presunzione di carattere relativo in ordine all’autore dell’opera, come tale superabile mediante prova contraria.

E’ stata, ingiustamente, negata qualsiasi attività istruttoria al Caponi, nonostante fossero stati forniti elementi probatori, idonei a ritenere doverosa un’attenta indagine istruttoria ed il complesso di tali circostanze, deve - ad opinione dell’odierno appellante - essere nuovamente prese in esame, ai fini di valutare la fondatezza della domanda avanzata dallo stesso. In considerazione anche del fatto che lo stesso convenuto appellato, nel corso del suo interrogatorio, ammetteva l’incontro in Siae con i funzionari Proja e Fiocco, sostenendo che sarebbe stato provocato da una improbabile e non acclarata indagine svolta spontaneamente dalla Siae! Almeno questa circostanza andava chiarita con la prova testimoniale

Sull’elaborato peritale si osserva quanto segue: In merito al quesito 4° il C.T.U. si dichiarava non in grado di fornire adeguata risposta “..poiché trattasi di indagine lessicale che sarebbe preferibile sia espletata da un filologo”, per non dire dubitativa; “ …c’è sempre il problema di stabilire se dietro ad una macchina da scrivere che compone un certo testo vi sia una determinata persona e non, invece, un’altra che cerchi di imitarne lo stile e perfino gli errori”, considerato oltretutto che nessuno scritto del Detto di pari epoca e di pari natura è stato fornito affinché fosse data, quantomeno, la possibilità di verificare una correlazione lessicale.

Inoltre è impossibile stabilire, come fa il perito, che il documento oggetto della querela di falso sia lo stesso di quello prodotto in copia, quando è provato che in quegli anni, il Detto aveva inviato al Caponi numerose lettere, in bianco o solo con un semplice saluto (vedi documenti allegati al fascicolo di primo grado), lettere che accompagnavano le rimesse semestrali dei proventi del diritto d’autore al Caponi spettanti. Inoltre, la presunta corrispondenza sul foglio della dicitura “ciao Mariano”, non può essere di per sé sufficiente a far dichiarare palese il contenuto del documento, quando sullo stesso non sono stati rilevati ad esempio i fori della cucitrice presenti in quello depositato in originale con il testo. Inoltre, se i due documenti fossero la semplice fotocopia uno dell’altro, non si comprende perché il sig. Caponi non abbia depositato sin dall’inizio l’originale. Tutto ciò dimostra che la lettera del 12/10/87 è autentica ed è stata scritta integralmente dal sig. Detto (o da chi per esso), quindi anche sotto questo punto di vista, va riformata la sentenza di primo grado. Infine, è sintomatico che il Detto prima abbia contestato l’autenticità della sottoscrizione e successivamente, quando gli era stata respinta la suddetta contestazione, ha mutato opinione contestando il testo del documento! Anche questa palese contraddizione, non fa altro che attestare la veridicità della lettera del 12.10.87.

2.2 In ogni caso, esistono le lettere scritte dai componenti del Clan (all. al fascicolo di primo grado), che confermano la paternità esclusiva dell’appellante sulle canzoni “de quo” che sono, secondo questa difesa, un rilevante elemento di prova di cui il Giudice di primo grado non ha tenuto conto.

Per i suesposti motivi, l’appellante come in epigrafe rappresentato e difeso, richiamato ogni altro argomento ed istanza anche probatoria contenuta negli atti e verbali di causa di primo grado non accolti dal Tribunale e che si hanno qui integralmente riportati e trascritti


Cita


Il Sig. Detto Mariano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell’Avv. Goffredo Gobbi, che lo rappresenta e difende unitamente all’ Avv. Leonello Leonelli del Foro di Perugia; nonché la SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede della società, Viale della Letteratura n.30, e rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonio Tomaselli, a comparire davanti alla Corte di Appello di Roma, nei suoi noti locali, all’udienza del 10 MARZO 2002, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione ex adverso dedotta, in riforma della Sentenza del Tribunale di Roma n. 20120/2001, accogliere le seguenti conclusioni, previa, in via istruttoria ammissione di tutte le istanze istruttorie contenute negli scritti e verbali di causa di primo grado, tra cui in particolare, la seguente prova per testi, già articolata all’udienza del 20 giugno 1994 della causa di primo grado:

1) Vero che le parti più di una volta si recavano presso la SIAE nel periodo tra il 1985 ed il 1987 per una verifica dei rapporti tra gli autori delle canzoni scritte negli anni ’60 e conferirono con i funzionari dell’istituto, Rag. Fiocco e Dott. Giovanni Proia.

2) Vero che da parte dei Sigg. ri Fiocco e Proia fu proposta la soluzione del riconoscimento dei diritti al Don Backy mediante una lettera da inviarsi alla SIAE, nella quale il Detto Mariano consentiva alla modifica dei bollettini di dichiarazione di paternità delle opere in questione a totale beneficio di Don Backy.

3) Vero che le motivazioni in base alle quali Detto Mariano rifiutava di sottoscrivere una lettere di dichiarazioni, così come era stata proposta, furono:

a) il timore di provvedimenti sanzionatori da parte della SIAE nei suoi confronti;

b) il timore di subire un danno alla sua immagine di compositore, non risultando più compositore di canzoni di grande successo e di cui era risultato compositore per tanti anni.

4) Vero che il Detto si dichiarava disposto, invece, alla modifica dei bollettini di dichiarazione delle opere musicali in questione in favore del Don Backy così come poi fu fatto.

Si indicano a testi i Sig.ri Claudio Trippa, Giuseppe Santamaria, rag. Fiocco e il Dott. Giovanni Proia, tutti residenti in Roma.

A) accertare e dichiarare autentica ed originale la lettera del 12.10.1987 a firma di Detto Mariano

B) accertare e dichiarare l’esclusiva paternità dell’attore delle composizioni musicali intitolate: “ Fuggiasco”, “L’ombra nel sole”, “La storia di Frankie Ballan” “La Carità”, “Voglio Dormire”, “Terribilmente”, “ Mamma che caldo”, “Cara”, “Come Adriano”, “La Luna”,, “L’amore”, “L’immensità”, “O mio dolce amore,”, “Non piangere stasera”, “Serenata”, “Gennaio”, “Febbraio”, “Marzo”, “Aprile “, “Maggio” (solo il testo: compositore, Tonino Canzanella), Giugno”, “il mese di luglio”, “ “Agosto”, “Settembre”, “Ottobre”(solo il testo: compositore, Detto Mariano), “Novembre”, “Dicembre”, “L’arcobaleno”, “Barbagia”, “Canzone”, “Cronaca”, “Frasi s’amore”, “Malinconia”, “Nostalgia”, “Poesia”, “Samba”, “Sogno”, “Un sorriso”, “Casa Bianca”, “Il mio mondo”, “Ballata per un balente”, “Se vorrai”, “Quarta parete”;

C) autorizzare la Siae a ricevere il nuovo deposito delle suddette composizioni musicali a nome esclusivo dell’attore;

D) ordinare alla Siae di produrre i rendiconti relativi alla utilizzazione economica delle composizioni di cui sopra a partire dalle date di deposito dei bollettini relativi a ciascuna composizione;

E) condannare il signor Mariano Detto al risarcimento di tutti i danni che si accerteranno in corso di causa o che l’Ill. ma Corte di Appello di Roma adita riterrà di giustizia in via equitativa;

F) ordinare la pubblicazione di un estratto della emananda sentenza su tre quotidiani nazionali a cura e spese di parte convenuta.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.

Invita


Le sopradette parti a costituirsi in giudizio ex art 166 c.p.c , nel termine di 20 (venti) giorni prima della suindicata udienza del 10 MARZO 2002, con l’avvertimento che la loro mancata o tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze del diritto di proporre appello incidentale, ferme le ulteriori decadenze di legge e si procederà in loro legittima contumacia.

Si producono : 1) Copia autentica Sentenza n. 20120/2001 del Tribunale di Roma (Sezione Seconda) pubblicata il 28.5.2001 ; 2) Fascicolo giudizio primo grado 3) copia disco 45 giri ;4) copia lettera; 5) copia articoli di stampa.


Roma lì 28.11.2001

Avv. Leopoldo Lombardi
 

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